Tax Credit, cosa è e cosa prevede

Alberghi, agriturismo e strutture ricettive possono finanziare spese per interventi di ristrutturazione edilizia



Il Tax Credit, ossia il credito d'imposta per le ristrutturazioni alberghiere, (un credito verso lo Stato), è stato introdotto con l'articolo 10 del D.L. 83/2014 e ha trovato attuazione con il decreto MIBACT del 7 maggio 2015. La legge di bilancio 2017 ha prorogato anche per gli anni 2017 e 2018 questa misura studiata per tutti gli esercizi ricetti, riconducibili alla tipologia delle strutture alberghiere e agriturismi, attivi alla data del 1° gennaio 2012.

 

Nello specifico, come spiega il tutorial del Ministero del Turismo:

  • alberghi;

  • villaggi albergo;

  • residenze turistico-alberghiere;

  • alberghi diffusi;

  • agriturismi (per gli agriturismi vale l'applicazione del credito d'imposta sulle sole attività che rientrino nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, con la necessaria garanzia che le attività escluse dall'applicazione del detto regolamento non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi);

  • strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

 

In cosa consiste l'agevolazione?

L'intervento consiste in un credito d'imposta pari al 65% delle spese sostenute nell'esercizio con un massimale contributivo di 200.000 euro. Il beneficio è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale e contributiva e la fruizione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Risorse a disposizione

Lo Stato mette a disposizione 60 milioni di euro per l'anno 2018, 120 milioni di euro nell'anno 2019 e 60 milioni nell'anno 2020, comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili di ciascuno degli esercizi medesimi.

 

 

 

Cosa finanzia?

Spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sostenute dalle imprese alberghiere, dalle strutture che svolgono attività agrituristica e dalle strutture che prestano cure termali.

 

Nello specifico sono ammissibili al credito di imposta:

  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ossia volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea: gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi; progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate; interventi volti a eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione.

  • Acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive: mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione; il rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni; mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere; per pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali; arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

  • Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici.

  • Le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

  • Interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

  • Interventi di restauro e di risanamento conservativo: consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

  • Interventi di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli organismi edilizi: ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

  • Interventi di incremento dell'efficienza energetica: di riqualificazione energetica; sull'involucro edilizio, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016; interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o rigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

  • Interventi di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

 

Come si utilizza il credito?

Per ottenere il credito d'imposta non basta chiederlo al Ministero, ma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso. Il credito d'imposta si utilizza esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 - Codice tributo 6850 - da inoltrare tramite i servizi telematici all'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite dalla medesima, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta, utilizzato in compensazione, non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

 

Come si ottiene l'agevolazione?

L'istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it

Il rappresentante legale dell'impresa prima deve registrarsi al Portale dei Procedimenti, seguendo la forma semplificata a disposizione per il Tax Credit. Poi deve entrare nel Portale dei Procedimenti con il codice d'accesso ricevuto per raggiungere il menu principale e attivare una pratica relativa al Tax Credit Riqualificazione e compilare l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute. Inoltre, deve scaricare, in formato pdf non modificabile, l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, firmare digitalmente l'istanza e ottenere, dal soggetto autorizzato, la sottoscrizione mediante firma digitale all'attestazione di effettività delle spese sostenute. Infine, deve caricare nel Portale dei Procedimenti l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.

 

Click day

Il rappresentante legale dell'impresa può: accedere al Portale dei Procedimenti, tramite codice d'accesso, e concludere il procedimento con l'invio telematico dell'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, già perfezionate dalla firma digitale.

 

Quando presentare l'istanza per le spese sostenute nel 2018:

Periodo per la compilazione dell'istanza sul Portale dei procedimenti: dal 14/01/2019 ore 10:00 al 11/02/2019 ore 16:00

Click day:
 dal 18/02/2019 ore 10:00 al 19/02/2019 ore 16:00

 

Quando vengono concessi i contributi

La concessione dei contributi avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione e la graduatoria è pubblicata entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda.

 

Per maggiori informazioni

http://www.turismo.beniculturali.it/news/avviso-tax-credit-riqualificazione/

 

 

 

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